Caricamento...

Verona 365 Logo Verona 365

Autotrasporto, credito d’imposta fino al 70% sul gasolio

24/07/2026

Autotrasporto, credito d’imposta fino al 70% sul gasolio

Le imprese italiane dell’autotrasporto merci potranno recuperare, sotto forma di credito d’imposta, fino al 70% dei maggiori costi sostenuti per il gasolio tra marzo e giugno 2026. La misura è disciplinata dal decreto interministeriale del 23 maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio ed entrato in vigore nello stesso giorno. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 3 del decreto legge 33/2026, convertito dalla legge 79/2026, e punta a contenere gli effetti dei rincari del carburante collegati alla crisi nell’area del Golfo Persico.

Chi può accedere al credito d’imposta

L’agevolazione è destinata alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono attività di trasporto merci utilizzando veicoli con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

La platea comprende le persone fisiche e giuridiche iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, le aziende munite di licenza per il trasporto in conto proprio e iscritte nell’apposito elenco, oltre alle imprese stabilite in altri Paesi dell’Unione europea che possiedono i requisiti comunitari per esercitare la professione di trasportatore su strada.

Restano escluse, in linea generale, le aziende che risultavano già in difficoltà prima del 28 febbraio 2026, secondo la definizione contenuta nel regolamento europeo 651/2014. Sono comunque previste specifiche deroghe per alcune micro e piccole imprese, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione europea.

Come viene calcolato il sovrapprezzo del carburante

Il contributo sarà determinato sulla maggiore spesa sostenuta per il gasolio acquistato nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2026. Il confronto verrà effettuato utilizzando come riferimento il prezzo rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nel febbraio 2026, assunto come valore precedente all’inizio della fase di rincaro.

Il credito non potrà superare il 70% del costo supplementare effettivamente sostenuto. Il calcolo dovrà basarsi sui litri acquistati, sulle fatture emesse e sui veicoli nei quali il carburante è stato utilizzato. Le imprese dovranno quindi conservare una documentazione capace di collegare gli acquisti alle attività di trasporto ammesse al beneficio.

Qualora le risorse stanziate non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande ritenute ammissibili, gli importi verranno rideterminati in proporzione, rispettando il limite complessivo di spesa previsto dal provvedimento.

Domande attraverso la piattaforma delle Dogane

Le richieste dovranno essere trasmesse attraverso una piattaforma informatica gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un successivo decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definirà le date di apertura e chiusura della procedura, le modalità di compilazione e gli ulteriori documenti necessari.

Nell’istanza dovranno essere indicati i dati identificativi dell’impresa, le fatture relative al gasolio acquistato, il numero dei litri riferiti ai mesi agevolabili e le informazioni sui mezzi utilizzati. Le aziende sono quindi invitate a raccogliere fin da ora fatture, registrazioni contabili e dati relativi ai rifornimenti effettuati tra marzo e giugno.

Dopo le verifiche, il Ministero determinerà con uno o più decreti direttoriali il contributo spettante a ciascun beneficiario. Gli importi autorizzati saranno comunicati all’Agenzia delle Entrate e i provvedimenti verranno pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito ministeriale.

Compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre

Il credito riconosciuto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24, da presentare mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La compensazione sarà disponibile dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati da parte del Ministero e dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2026.

Il sistema verificherà la corrispondenza tra l’importo indicato nel modello e quello autorizzato. Un F24 contenente un credito superiore alla somma riconosciuta sarà scartato, impedendo l’utilizzo della parte eccedente.

Al beneficio non si applicano gli ordinari limiti annuali previsti per le compensazioni. Il credito non concorrerà inoltre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e resterà irrilevante ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili.

Possibile il cumulo con altre agevolazioni

La misura potrà essere cumulata con altri contributi riferiti agli stessi costi, purché il totale degli aiuti non superi la spesa realmente sostenuta dall’impresa. Dovrà essere rispettato anche il livello minimo di tassazione del carburante stabilito dalla direttiva europea 2003/96/CE.

Il Ministero potrà svolgere controlli anche dopo il riconoscimento del credito. Dichiarazioni irregolari, documenti non corrispondenti agli acquisti effettivi o cumuli superiori ai costi sostenuti potranno determinare la revoca dell’agevolazione.

Le somme utilizzate senza averne diritto saranno recuperate con l’applicazione di interessi e sanzioni. Qualora le anomalie emergano durante i controlli dell’Agenzia delle Entrate, gli esiti saranno comunicati al Ministero per l’avvio delle procedure di restituzione.

In attesa del decreto che fisserà termini e istruzioni per l’invio delle domande, le imprese possono preparare un prospetto dei consumi mensili, verificare i requisiti dei veicoli e ordinare le fatture dei rifornimenti. Una documentazione completa ridurrà il rischio di errori durante la compilazione e agevolerà le successive verifiche amministrative.

Annalisa Biasi Avatar
Annalisa Biasi

Autrice di articoli per blog, laureata in Psicologia con la passione per la scrittura e le guide How to