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Italia, airbag Takata: obblighi per officine dal 17 luglio

15/07/2026

Italia, airbag Takata: obblighi per officine dal 17 luglio

Officine, centri di revisione e operatori delle pratiche automobilistiche dovranno verificare la presenza di campagne di richiamo relative agli airbag Takata. Le nuove procedure entreranno in vigore venerdì 17 luglio 2026, secondo quanto stabilito dal decreto direttoriale numero 229 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato il 2 luglio. L’obiettivo è accelerare la sostituzione dei dispositivi potenzialmente difettosi e impedire che veicoli interessati da richiami di sicurezza continuino a circolare senza gli interventi previsti.

Il provvedimento considera la presenza di una campagna obbligatoria ancora pendente come un’indicazione di inefficienza e di mancata conformità agli standard di sicurezza. Il controllo, finora legato soprattutto alle comunicazioni delle case automobilistiche, viene quindi esteso alla rete dell’autoriparazione, ai centri autorizzati alle revisioni, agli uffici della Motorizzazione e agli operatori dello Sportello telematico dell’automobilista.

Controllo del numero di telaio a ogni ingresso in officina

Dal 17 luglio, quando un veicolo entrerà in un’officina per una riparazione, una manutenzione o un altro intervento, l’autoriparatore dovrà controllare se il mezzo risulta coinvolto in una campagna di richiamo Takata. La verifica dovrà essere effettuata attraverso il numero di telaio VIN, consultando il portale del Ministero oppure le sezioni dedicate ai richiami messe a disposizione dalle case costruttrici e dagli enti delegati.

Qualora emerga una campagna ancora aperta, l’officina dovrà informare il proprietario e invitarlo a rivolgersi alla rete indicata dal costruttore per la messa in sicurezza. La misura attribuisce così alle imprese di autoriparazione una funzione di presidio capillare: il controllo dovrà avvenire anche quando il cliente si presenta per un problema estraneo all’airbag.

La sostituzione del componente interessato dal richiamo resterà gratuita per il proprietario del veicolo. Le case automobilistiche potranno inoltre incaricare alcuni centri di revisione privati di eseguire materialmente l’intervento, purché dispongano di un’autofficina qualificata e iscritta alle specialità di meccatronica, carrozzeria e gommista previste dalla normativa sull’autoriparazione.

Revisione da ripetere per i veicoli non messi in sicurezza

Le conseguenze più rilevanti riguarderanno i controlli periodici previsti dall’articolo 80 del Codice della Strada. Prima di iniziare le prove strumentali, l’ispettore del centro di revisione dovrà verificare se sul veicolo pende un richiamo Takata e quale livello di rischio sia stato attribuito dal costruttore.

In presenza di una segnalazione “Stop Drive”, che prevede il fermo cautelativo immediato, la revisione riceverà l’esito “Ripetere – sospeso dalla circolazione”. Il mezzo non potrà essere utilizzato, fatta eccezione per il tragitto necessario a raggiungere il luogo della riparazione. Per effettuare una nuova revisione, il proprietario dovrà presentare la fattura o una certificazione che dimostri l’avvenuta sostituzione dell’airbag.

Una disciplina transitoria è prevista per i richiami classificati come rischio grave ma privi dell’indicazione Stop Drive. Fino al 30 settembre 2026, il veicolo potrà superare la revisione se il proprietario dimostrerà di avere già prenotato l’intervento presso la rete ufficiale. La prenotazione o la dichiarazione prevista dovrà essere conservata dal centro di revisione.

In assenza di tale documentazione, l’ispettore assegnerà l’esito “Ripetere”. Dal 1° ottobre 2026, invece, tutti i veicoli con richiamo grave ancora pendente dovranno ripetere la revisione, che dovrà essere nuovamente effettuata entro un mese dopo la messa in sicurezza.

Annotazione obbligatoria sul certificato di revisione

Quando il richiamo non risulta ancora risolto, sul certificato di revisione dovrà essere inserita un’annotazione specifica. Il testo informerà che il veicolo è coinvolto in un richiamo obbligatorio con rischio grave relativo ai sistemi airbag Takata e che l’intervento di sostituzione non è stato ancora eseguito.

La comunicazione richiamerà anche l’obbligo di procedere con urgenza alla messa in sicurezza. In questo modo la presenza del difetto resterà formalmente registrata e sarà resa nota al proprietario anche attraverso la documentazione rilasciata al termine della revisione.

Verifiche anche durante vendita, importazione e immatricolazione

Il decreto coinvolge gli studi di consulenza automobilistica, gli uffici della Motorizzazione e le sezioni del Pubblico registro automobilistico che operano come Sportello telematico dell’automobilista. Il controllo dovrà essere effettuato in occasione dei trasferimenti di proprietà, delle immatricolazioni e dell’importazione di veicoli in Italia.

Se il richiamo risulterà pendente, al fascicolo dovrà essere allegata una dichiarazione firmata che attesti l’avvenuta informazione dell’interessato. Nel caso di compravendita, l’acquirente dovrà dichiarare di essere a conoscenza del difetto tecnico e di voler acquisire comunque il mezzo nelle condizioni indicate.

Anche le compagnie assicurative sono invitate a introdurre procedure capaci di sollecitare i clienti interessati a effettuare la sostituzione. La rete dei controlli dovrebbe così seguire il veicolo durante manutenzioni, revisioni e passaggi di proprietà, rendendo più rapida l’individuazione degli airbag ancora soggetti alla campagna obbligatoria.

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Andrea Bianchi

Autore di articoli di attualità, casa e tech porto in Italia le ultime novità.