Verona, dal 1° ottobre tornano i blocchi anti-smog
02/10/2026
Dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027 tornano a Verona le misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, articolate secondo i livelli di allerta verde, arancio e rosso. Con il livello verde, corrispondente all’assenza di allerta, entrano già in vigore limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, divieti sull’uso di alcune stufe e camini a biomassa, restrizioni sulle combustioni all’aperto e nuove regole per il riscaldamento degli edifici.
Stop ai diesel fino a Euro 4 dal lunedì al venerdì
Nel territorio comunale è vietata la circolazione dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30, escluse le festività infrasettimanali, per diverse categorie di veicoli. Il blocco riguarda le auto e i veicoli commerciali a benzina Euro 0 ed Euro 1, i diesel da Euro 0 a Euro 4, i mezzi GPL o metano abbinati a benzina o diesel Euro 0 ed Euro 1 e i ciclomotori e motocicli Euro 0.
Sono esclusi dalle limitazioni i veicoli che aderiscono al servizio Move-In, nei limiti previsti dal relativo sistema di monitoraggio. Restano inoltre percorribili alcune direttrici, tra cui Tangenziale Est, Tangenziale Sud e i tratti autostradali ricadenti nel territorio comunale.
Sono previste deroghe anche lungo specifici itinerari per raggiungere la Fiera di Verona, i parcheggi dello stadio Marcantonio Bentegodi e del Palazzetto dello Sport, oltre alle aree camper di Porta Palio e via Belfiore.
Motore spento durante soste, carico e scarico
Le disposizioni introducono anche il divieto di mantenere acceso il motore durante determinate soste. La regola riguarda gli autobus, compresi quelli di linea, anche ai capolinea, gli autoveicoli in sosta o fermata e i mezzi merci durante le operazioni di carico e scarico.
Il motore dovrà inoltre essere spento in caso di arresto della circolazione superiore a un minuto, ad esempio presso semafori o passaggi a livello. Il divieto coinvolge anche i mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste.
Stufe e camini: vietati gli impianti sotto le 4 stelle
Dal 1° ottobre al 30 aprile non sarà consentito utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con una classe emissiva inferiore a 4 stelle, qualora sia disponibile un sistema di riscaldamento alternativo.
Per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW sarà ammesso soltanto pellet certificato in classe A1 secondo la norma UNI EN ISO 17225-2, con obbligo di conservare la documentazione che ne attesti la conformità. Per gli impianti oltre i 35 kW, il combustibile dovrà corrispondere alla classe prevista dalla certificazione del generatore o a una superiore.
Restano vietate anche le combustioni all’aperto di materiale vegetale, comprese quelle legate ad attività agricole, salvo i casi autorizzati per esigenze fitosanitarie.
Barbecue, falò e porte dei negozi: cosa cambia
Barbecue e cotture all’aperto per attività di ristorazione e rosticceria saranno consentiti soltanto con livello verde e rispettando specifici limiti sulle dimensioni dei dispositivi e sui combustibili impiegati. È ammesso al massimo un apparecchio per esercizio, alimentato con legna secca oppure carbone vegetale certificato.
Anche falò tradizionali e fuochi d’artificio sono consentiti esclusivamente in livello verde, fino a un massimo di due eventi complessivi e con autorizzazione comunale.
Per esercizi commerciali, pubblici esercizi e altri edifici aperti al pubblico sarà vietato mantenere costantemente aperte le porte verso l’esterno quando gli impianti di riscaldamento alimentati a combustibili fossili o biomasse sono in funzione.
Riscaldamento, limite di 19 gradi in case e uffici
Dal 1° ottobre al 30 aprile dovranno essere rispettati anche i limiti di temperatura interna. Il tetto è fissato a 19 gradi, con una tolleranza di 2 gradi, per abitazioni, uffici, attività commerciali, scuole, edifici destinati allo sport e altri immobili assimilabili. Per strutture industriali e artigianali il limite è invece di 17 gradi, sempre con una tolleranza di 2 gradi.
Per gli edifici pubblici e per quelli destinati a commercio e servizi appartenenti alle categorie interessate, il periodo di esercizio degli impianti di climatizzazione invernale alimentati a combustibili fossili e biomasse sarà inoltre limitato dal 1° novembre 2026 al 12 aprile 2027.
Liquami zootecnici, divieti in caso di allerta
Dal 1° ottobre 2026 al 15 aprile 2027 è previsto anche il divieto di spandimento dei liquami zootecnici nelle giornate indicate come critiche dal Bollettino agrometeo Nitrati, che comprende le informazioni relative al PM10.
Sono esclusi dal divieto gli interventi effettuati mediante iniezione o interramento immediato e lo spandimento rasoterra sui prati. Nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati sono inoltre previste regole specifiche sull’interramento dei letami, con obblighi progressivi già applicati ad alcune filiere e ulteriori estensioni programmate dal 2027.
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