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RENTRI, dal 16 settembre FIR digitale obbligatorio: sanzioni

16/09/2026

RENTRI, dal 16 settembre FIR digitale obbligatorio: sanzioni

Dal 16 settembre 2026 termina il regime transitorio per il Formulario di Identificazione dei Rifiuti e, per i soggetti obbligati, il FIR digitale diventa lo standard da utilizzare nella gestione dei trasporti. Confartigianato Imprese Verona richiama l’attenzione delle aziende sulla nuova scadenza e sulle sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI. Parallelamente, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito specifiche procedure da adottare quando problemi tecnici impediscono il normale funzionamento del sistema digitale. :

Dal 16 settembre termina il doppio binario carta-digitale

Il FIR accompagna il rifiuto dal luogo nel quale viene prodotto fino all’impianto di destinazione. Dopo il periodo durante il quale era possibile utilizzare alternativamente il documento cartaceo o quello digitale, dal 16 settembre la gestione tramite xFIR diventa obbligatoria per i soggetti tenuti all’iscrizione e agli adempimenti RENTRI previsti dalla normativa. 

Il documento può essere emesso dal produttore o detentore del rifiuto oppure dal trasportatore. Prima dell’avvio del trasporto deve essere sottoscritto digitalmente sia dal soggetto che consegna il materiale sia dal trasportatore. La stampa dell’xFIR può essere utilizzata come supporto durante il viaggio, ma non trasforma il documento digitale in un formulario cartaceo valido in via ordinaria. 

Restano esclusi dall’obbligo, secondo quanto riportato da Confartigianato Verona, alcune categorie individuate dalla normativa: tra queste piccoli produttori di rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti, imprenditori agricoli, liberi professionisti e specifiche attività di servizio alla persona, tra cui acconciatori, estetisti, tatuatori e piercer. Restano invece coinvolti, tra gli altri, impianti di trattamento, recupero e smaltimento, produttori di rifiuti pericolosi, trasportatori, intermediari professionali e produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti. :

Sanzioni da 500 a 3mila euro per i dati non trasmessi

Una scadenza distinta riguarda le sanzioni per la trasmissione dei dati. Dal 15 settembre trovano applicazione le sanzioni richiamate dall’articolo 258 del Testo unico ambientale per chi non invia al RENTRI i dati dei formulari oppure li trasmette in maniera incompleta. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Gli importi indicati vanno da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per quelli pericolosi. Confartigianato precisa che queste somme riguardano specificamente l’omessa o incompleta trasmissione dei dati al sistema e devono essere distinte dalle altre violazioni che possono riguardare la gestione dei rifiuti o la compilazione del formulario. 

Cosa fare se RENTRI non funziona

Il Ministero dell’Ambiente ha approvato con il Decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 le modalità operative da utilizzare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI. Le procedure riguardano indisponibilità dei servizi della piattaforma, problemi di connessione a Internet e malfunzionamenti dei sistemi di autenticazione digitale. 

Quando ricorrono le condizioni previste, gli operatori possono utilizzare il FIR cartaceo come procedura di emergenza se non è possibile emettere o integrare quello digitale. È prevista anche la possibilità di aggiornare e firmare manualmente la stampa del FIR digitale durante le fasi di trasporto e accettazione. I dati dovranno successivamente essere trasmessi al RENTRI entro il primo giorno lavorativo successivo alla conclusione dell’indisponibilità. :

Le procedure di emergenza scattano solo dopo l’avviso ufficiale

La possibilità di utilizzare le modalità di sicurezza non è automatica in presenza di qualsiasi problema tecnico. Le procedure previste dal decreto possono essere attivate a partire dall’apertura ufficiale di un evento di indisponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicato attraverso un avviso pubblicato dalla Direzione generale Economia Circolare e Bonifiche del MASE sul portale del sistema. 

Alle imprese viene inoltre raccomandato di organizzarsi preventivamente, disponendo di formulari cartacei già vidimati e di certificati di firma digitale remota scaricati, così da poter garantire la continuità delle operazioni in presenza di un’interruzione riconosciuta. Se durante l’emergenza il trasportatore modifica il formato del FIR, dovrà comunicarlo al produttore o detentore tramite i servizi RENTRI appena ripristinata la disponibilità del sistema. 

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Andrea Bianchi

Autore di articoli di attualità, casa e tech porto in Italia le ultime novità.