Infortuni sul lavoro, nuove istruzioni Inail sui certificati
06/05/2026
L’Inail ha emanato la circolare n. 19/2026 con le nuove istruzioni operative sulla gestione dei certificati di infortunio sul lavoro e sulle condizioni per la ripresa dell’attività lavorativa. Il documento interviene alla luce delle mutate esigenze organizzative dell’Istituto, legate anche all’estensione della tutela assicurativa a nuove categorie di soggetti, all’evoluzione della trasmissione telematica della certificazione medica e all’impiego della sanità digitale negli accertamenti medico-legali.
Il ruolo del certificato medico e del modello 1SS
La certificazione medica dell’infortunio deve essere trasmessa telematicamente all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza al lavoratore. Il riferimento operativo resta il Modello 1SS, denominato “certificazione medica di infortunio lavorativo”, attraverso il quale viene attestato lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro derivante dall’evento lesivo.
Lo stesso modello viene utilizzato anche per le certificazioni successive alla prima e prevede diverse opzioni: primo certificato, continuativo, definitivo e riammissione in temporanea. L’Inail chiarisce che tale classificazione ha una funzione esclusivamente organizzativa, utile a uniformare il trattamento delle attestazioni cliniche ricevute dall’Istituto, senza modificare il valore giuridico del singolo certificato e senza introdurre nuovi obblighi rispetto alla normativa vigente.
Nel certificato devono essere indicati diagnosi, prognosi di inabilità assoluta al lavoro, relativo periodo ed eventuale presunzione di invalidità permanente. Se al primo certificato, o a quelli successivi, non seguono ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno indicato coincide con la fine dell’inabilità temporanea assoluta.
Rientro al lavoro dopo la prognosi
La circolare stabilisce che il lavoratore può riprendere l’attività al termine del periodo di prognosi riportato nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza dover produrre un’ulteriore certificazione medica cosiddetta definitiva. Il certificato che chiude il periodo di assenza può quindi coincidere con l’ultimo documento pervenuto all’Istituto oppure, quando redatto, con il certificato definitivo.
Su richiesta del lavoratore infortunato, in prossimità della scadenza della prognosi, oppure su iniziativa dell’Istituto per finalità medico-legali, l’Inail può comunque rilasciare un certificato medico-legale continuativo o definitivo. Tale attività potrà svolgersi anche con modalità di telemedicina, secondo le procedure previste dalla sanità digitale Inail.
Nel caso in cui alla scadenza della prognosi non arrivi un certificato continuativo, l’Istituto procede alla definizione del periodo di temporanea entro 15 giorni, così da consentire la tempestiva gestione delle prestazioni collegate all’inabilità.
Ripresa anticipata e valutazione dell’idoneità
Una disciplina specifica riguarda il lavoratore che intenda rientrare prima della scadenza della prognosi indicata dal medico. In questa ipotesi, la riammissione in servizio è possibile soltanto in presenza di un certificato medico che modifichi la prognosi originaria, anticipandone il termine. Il documento può essere rilasciato da qualunque medico.
Per valutare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, resta possibile attivare la sorveglianza sanitaria affidata al medico competente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Le istruzioni contenute nella circolare n. 19/2026 si applicano anche ai casi di malattia professionale, ampliando così il quadro operativo per certificazioni, rientro in servizio e gestione medico-legale delle assenze.
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Fabiana Fissore è web editor e creator di contenuti dedicati a lifestyle urbano ed eventi locali. Racconta la città con uno stile fresco e coinvolgente, a stretto contatto con il territorio.