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CBD, stop and go normativo: il Consiglio di Stato congela il divieto e riapre il mercato

20/02/2026

CBD, stop and go normativo: il Consiglio di Stato congela il divieto e riapre il mercato

C’è un settore agricolo-industriale che, in Italia, ha imparato a lavorare con un occhio ai campi e l’altro alle Gazzette ufficiali. La filiera della canapa, e in particolare quella legata al cannabidiolo per uso orale, è stata trascinata per anni dentro un’altalena regolatoria che ha inciso su investimenti, contratti, rapporti con le banche e perfino sulla gestione quotidiana dei magazzini. L’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato del 15 dicembre 2025, che sospende gli effetti della sentenza del Tar del 16 aprile 2025 e del decreto del ministero della Salute del 27 giugno 2024, interrompe l’ennesimo giro di vite: le composizioni orali a base di CBD escono, per ora, dal perimetro delle sostanze stupefacenti.

Dal decreto Speranza al decreto Schillaci: la sequenza che ha creato instabilità

La storia ha date precise, e proprio per questo pesa. Il 1° ottobre 2020 un decreto firmato dall’allora ministro Roberto Speranza inserisce le composizioni orali a base di cannabidiolo nella tabella dei medicinali stupefacenti. La reazione del comparto è immediata e, il 28 ottobre 2020, arriva una sospensione del provvedimento: un passo indietro che però non chiude il tema, lo rimanda.

Il 7 agosto 2023 il ministro Orazio Schillaci revoca quella sospensione. Dal 20 settembre 2023 le composizioni orali a base di CBD tornano formalmente nell’area dei medicinali derivati da stupefacenti. Il 3 ottobre 2023 l’associazione Imprenditori Canapa Italia ricorre al Tar del Lazio e ottiene una sospensione, motivata anche dall’assenza di evidenze scientifiche idonee a sostenere l’equiparazione del CBD a una sostanza con proprietà psicotrope, oltre ai profili di compatibilità con il quadro europeo e alla questione del parere del Consiglio Superiore di Sanità.

Il copione si ripete nel 2024. Il 6 luglio viene pubblicato un nuovo decreto ministeriale che inserisce i prodotti orali a base di CBD nelle tabelle delle sostanze stupefacenti; l’11 settembre 2024 il Tar sospende di nuovo. A quel punto, la strategia cambia: si passa dalla leva regolamentare a quella legislativa, intervenendo sulla legge 242/2016 e sul perimetro della cannabis light, con l’emendamento depositato il 18 settembre 2024 e la successiva traduzione politica che porta, il 4 aprile 2025, all’approvazione in Consiglio dei ministri di un decreto collegato al “ddl Sicurezza”.

Il provvedimento del 15 dicembre 2025: cosa significa per imprese e lavoratori

L’ordinanza del Consiglio di Stato del 15 dicembre 2025 ha un passaggio che, per le aziende, vale quanto una boccata d’aria: il riconoscimento del “grave pregiudizio economico e occupazionale” già in atto. Non si parla più di rischio astratto o di scenari ipotetici; si certifica che i danni sono in corso mentre la norma viene applicata e contestata.

Sul territorio, l’incertezza si traduce in effetti concreti: forniture congelate, investimenti rinviati, timore di controlli con esiti disomogenei, sequestri e dissequestri che complicano qualsiasi pianificazione. La dimensione del comparto rende difficile liquidare il tema come marginale: si stimano circa 1.600 aziende agricole, oltre 700 imprese e circa 800 esercizi commerciali legati alla filiera. Quando una cornice normativa cambia più volte, il prezzo non lo pagano soltanto i produttori: lo pagano i dipendenti, i trasformatori, i trasportatori, i rivenditori, chi ha firmato leasing e chi deve garantire continuità di reddito in aree rurali già fragili.

C’è anche un effetto competitivo: l’instabilità interna indebolisce gli operatori italiani nel confronto con Paesi europei che offrono regole più lineari e quindi più appetibili per capitali e partnership industriali. A quel punto, la concorrenza non arriva per innovazione, ma per inerzia normativa.

Europa e Italia: due linee che rischiano di entrare in collisione

Il quadro europeo è stato richiamato più volte nelle controversie. Nel 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che il CBD non può essere trattato come stupefacente e che uno Stato membro non può vietarne la commercializzazione se legalmente prodotto in un altro Paese dell’Unione. Anche sul piano sanitario internazionale, l’Organizzazione mondiale della sanità ha indicato un profilo di rischio che non giustifica l’inserimento del cannabidiolo tra le sostanze controllate.

Su questo sfondo si inserisce un altro elemento rilevante: con ordinanze dell’11 e 12 novembre 2025 il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 18 del decreto sicurezza, mettendo al centro la compatibilità col diritto dell’Unione e l’assenza di un fondamento di salute pubblica legato al THC delle varietà certificate, incapace di produrre effetti psicotropi nelle quantità previste.

La sospensione cautelare del 15 dicembre 2025 non è il traguardo definitivo, ma riporta la discussione su un terreno più rigoroso: prove, proporzionalità delle misure, coerenza con le regole europee. Per una filiera che vive di programmazione agricola e di contratti industriali, il punto non è inseguire scorciatoie, ma ottenere un quadro stabile, verificabile e applicato in modo uniforme.

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Fabiana Fissore

Fabiana Fissore è web editor e creator di contenuti dedicati a lifestyle urbano ed eventi locali. Racconta la città con uno stile fresco e coinvolgente, a stretto contatto con il territorio.